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MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 2008
RICONOSCIMENTO DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BARBERA D’ASTI”.
(GU n. 169 del 21-7-2008)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA “BARBERA D’ASTI” |
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Articolo 1
denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata e garantita (d.o.c.g.),
“Barbera d’Asti” è riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o
menzioni:
vini rossi:
“Barbera d’Asti”; “Barbera d’Asti” superiore; anche con l’eventuale
specificazione delle seguenti sottozone: “Nizza”, “Tinella”, “Colli
Astiani” o “Astiano”.
2. Le sottozone “Nizza”, “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”,
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente
disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati
suddetti, in tutte le sottozone
devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare
di produzione.
Articolo 2
base ampelografica
1. I vini a d.o.c.g.“Barbera d’Asti” devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 85%;
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo
15%.
Articolo 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” comprende
i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti,
Baldichieri, Belveglio, Berzano S.Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera
d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli,
Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze,
Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero,
Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo,
Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle
Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti,
Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, , Corsione,
Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile,
Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti,
Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo,
Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese,
Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro
d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato,
Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito,
Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti,
Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano
D’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano
Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime,
Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime,
Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa S.
Secondo, Vinchio.
Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato,
Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato,
Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli,
Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato,
Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu
Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino,
Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato,
Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio
Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati,
Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello
Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari
posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada
di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione
di Alessandria costeggiante il Colle S.Anna, attraversante il rione
Valentino e la frazione di S.Germano.
A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la
strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S.
Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta
strada.
Articolo 4
norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a d.o.c.g.“Barbera d’Asti” devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal
presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle
loro combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve.
Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di
esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non
inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione
assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone
speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in
negativo la qualità delle uve);
- è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a d.o.c.g.
“Barbera d’Asti” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali
delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
Vini Resa uva Titolo alcolometrico
(Kg/ha) vol. min. naturale
Barbera d’Asti 9000 11,50% vol
Barbera d’Asti superiore 9000 12,00% vol
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all’art.1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo
toponimo deve essere di 8.000 Kg per ettaro di coltura
specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art.1 che
intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono
presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di
12,50%.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”,
il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa
ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
Barbera d’Asti “vigna” 4.800 12,50% vol
Barbera d’Asti superiore 4.800 12,50% vol
“vigna”
• al quarto anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
Barbera d’Asti “vigna” 5.600 12,50% vol
Barbera d’Asti superiore 5.600 12,50% vol
“vigna”
• al quinto anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
Barbera d’Asti “vigna” 6.400 12,50% vol
Barbera d’Asti superiore 6.400 12,50% vol
“vigna”
• al sesto anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
Barbera d’Asti “vigna” 7.200 12,50% vol
Barbera d’Asti superiore 7.200 12,50% vol
“vigna”
• dal settimo anno di impianto in poi:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
Barbera d’Asti “vigna” 8.000 12,50% vol
Barbera d’Asti superiore 8.000 12,50% vol
“vigna”
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g.“Barbera d’Asti”,
devono essere riportati nel limite di cui sopra purchè la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il
limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte
fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare
anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui
all’art.3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando taledata, la
stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del
Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva da
rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente
disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. I vigneti iscritti agli albi del “Barbera del Monferrato” e del
“Barbera del Monferrato Superiore” non possono fare parte dell’albo
dei vigneti del “Barbera d’Asti”.
Articolo 5
norme per la vinificazione
1. Per i vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” le operazioni di
vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero
territorio della regione Piemonte.
2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere
superiore a:
|
Vini |
Resa |
Produzione |
| |
(uva/vino) |
max di vino
(litri ad ettaro) |
| Barbera d’Asti |
non sup.
al 70% |
6.300 |
| Barbera d’Asti
superiore |
non sup.
al 70% |
6.300 |
Per l’impiego della
menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima
uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in
l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in
Kg/ha di cui all’art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre
il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il
prodotto.
3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri
tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a
conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi
compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i
metodi riconosciuti dalla legge.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento:
Vini Durata di cui Decorrenza
In legno
(botti di rovere
di qualsiasi dimensione)
Barbera d’Asti
minimo (libero) dal 1° novembre
4 mesi dell’anno di raccolta
delle uve
Barbera d’Asti “vigna”
minimo (libero) dal 1° novembre
4 mesi dell’anno di raccolta
delle uve
Barbera d’Asti
“superiore” minimo minimo dal 1° novembre
14 mesi 6 mesi dell’anno di raccolta
delle uve
Barbera d’Asti superiore
“vigna” minimo minimo dal 1° novembre
14 mesi 6 mesi dell’anno di raccolta
delle uve.
E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
contenitori, per non più del 10% del totale del
volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per le uve destinate alla produzione del vini a d.o.c.g. “Barbera
d’Asti”, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le
condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine
“Monferrato” Rosso, “Piemonte” Barbera e “Monferrato” Chiaretto o
Ciaret.
6. Il vini destinati alla d.o.c.g. “Barbera d’Asti” di cui all’art.1
possono essere riclassificati con la denominazione di origine
controllata “Monferrato” Rosso e “Piemonte” Barbera, purchè
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
competenti.
Articolo 6
caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini di cui all’art.1 all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Barbera d’Asti”:
- colore: rosso rubino tendente al rosso granato con
l’invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con
l’invecchiamento;
- sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento
più armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; con
indicazione di “vigna” 12,50%vol;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l.
“Barbera d’Asti” superiore:
- colore: rosso rubino tendente al rosso granato con
l’invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con
l’invecchiamento;
- sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento
più armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con
indicazione di “vigna” : 12,50%vol;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l .
2. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e
l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera
d’Asti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”,
“selezionato”, “vecchio”, e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera
d’Asti” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano
significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non
si confondano con le “sottozone”.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g.“Barbera
d’Asti” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purchè:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita
dall’organismo che detiene l’Albo dei vigneti della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati
svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal
toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri
e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in
etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del
carattere usato per la d.o.c.g. “Barbera d’Asti”.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è
obbligatoria l’indicazione dell’annata diproduzione delle uve.
Articolo 8
confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1,
per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore
tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma
comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore
da 200 cl..
Ai soli fini promozionali, i vini di cui all’art. 1 possono essere
confezionati in contenitori della capacità di 600 cl, 900 cl e 1200
cl.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che
possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali
da offendere il prestigio del vino.
SOTTOZONA "NIZZA"
Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita "Barbera
d'Asti” superiore seguita dalla specificazione della sottozona:
"Nizza", è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare.
Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" deve
essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed
il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel
disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti”
superiore "Nizza" comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni:
Agliano Terme , Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione,
Castelnuovo Belbo,
Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione , Incisa Scapaccino,
Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio,
Bruno ,Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.
Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelli
tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell’iscrizione all’albo i vigneti idonei sono quelli
ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da
marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l’insolazione deve
essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a
vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non
superiore a 10 per ceppo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g.
“Barbera d’Asti” superiore “Nizza” è di 7 t pari a 49 ettolitri per
ettaro in coltura specializzata .
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la
specificazione della sottozona “Nizza”,
devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purchè la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche
tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al
momento della pigiatura.
Art. 5 Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono
essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3;
tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate
nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
- l'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura
massima di 1 grado alcolico.
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale non inferiore al 12,5 vol %. La resa massima di uva in vino
non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento.
- odore: intenso caratteristico, etereo
- sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
- titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13 vol%;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 26 g/l;
- il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" non può
essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di
almeno 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.
Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza di almeno sei
mesi in botti di legno.
Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Nizza” dopo
l’invecchiamento può presentare un lieve sentore di
legno.
Art 7 Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali
dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate
all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e
imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera
d’Asti” superiore con specificazione della sotrtozona “Nizza” deve
essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità
massima di 5 litri.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a d.o.c.g.
“Barbera d'Asti” superiore "Nizza” è obbligatoria l'indicazione
dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
SOTTOZONA TINELLA
Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera
d'Asti” superiore seguita dal nome della sottozona “Tinella”, è
riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare.
Art. 2 vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” deve
essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed
il rimanente 15% da uve di vitigni a bacca nera indicati nel
disciplinare del "Barbera d’Asti”.
Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti”
superiore “Tinella”, comprende l'intero territorio dei Comuni di
Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola
d'Asti (limitatamente al
territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).
Art. 4 Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelli
tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati
su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne
argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve
essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a
vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non
superiore a 10 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g.
“Barbera d'Asti” superiore “Tinella” è di 7 t pari a 49 ettolitri
per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la
specificazione della sottozona “Tinella”, devono essere riportate
nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche
tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al
momento della pigiatura.
Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono
essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12.50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora
superi tale limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
Il vino a d.o.c.g.“Barbera d’Asti” superiore “Tinella” non può
essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di
almeno 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia.
Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno 6 mesi in
botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il
vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Tinella” dopo
l’invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
Art. 6 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella”
all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche :
- colore : rosso rubino, intenso, tendente al granato con
l’invecchiamento.
- odore: intenso caratteristico, etereo.
- sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
- titolo alcolometrico volumico minimo complessivo : 13 % vol;
- acidità totale minima : 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l ;
- l’aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura
massima di 0.5 gradi.
Art. 7 Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare. E’ tuttavia possibile l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali
provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all’atto di
denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall’azienda di
produzione dell’uva.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera
d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella”
deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità
massima di 5 litri.
Sulle bottiglie contenenti il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti”
superiore “Tinella” è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di vendemmia da cui il vino deriva.
SOTTOZONA "COLLI ASTIANI” o “ASTIANO”
Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera
d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli
Astiani” o “Astiano” è riservata al vino che corrisponde ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani”
o “Astiano”, deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura
minima dell'90% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera
indicati nel disciplinare del "Barbera d'Asti".
Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g.“Barbera d'Asti”
superiore “Colli Astiani” o “Astiano” comprende per il comune di
Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per
il comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada Asti
- Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei Comuni di Mongardino,
Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo,
Azzano.
Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli
tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati
su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne
argilloso sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve
essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a
vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non
superiore a 10 per ceppo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g.”Barbera
d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” è di 7 t pari a 49
ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la
specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano” , devono
essere riportate nei limiti di cui sopra, purchè la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche
tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al
momento della pigiatura.
Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono
essere effettuare nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora
superi tale limite ma non il 75%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento.
- odore: intenso caratteristico , etereo
- sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 %vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
Art. 7 Il vino a d.o.c.g “Barbera d'Asti” superiore ”Colli Astiani”
o” Astiano”, non può essere immesso al consumo se non dopo un
periodo di affinamento di almeno 24 mesi a partire dal l° Ottobre.
Durante detto periodo è previsto una permanenza di almeno sei mesi
in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.
Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano”,
dopo l’invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura
massima di 1 grado alcolico.
Art. 8 Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a vigneti,
fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di
cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che
vengano indicate all’atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia
imbottigliato dall’azienda di
produzione dell’uva.
Sulle bottiglie contenenti “Colli Astiani” o “Astiano” è
obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’annata di vendemmia da
cui il vino deriva.
Il vino d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Colli Astiani” o”
Astiano” deve essere immesso |
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Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita del Piemonte
"Barbera d'Asti"doc
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VALIDA PER LE VENDEMMIE
PRECEDENTI |
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Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" e'
riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso
indicate: Barbera: dall' 85% al 100%; - Freisa, Grignolino e
Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" comprende i
territori dei seguenti comuni: Provincia di Asti:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti,
Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio,
Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano
Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero,
Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo,
Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle
Enomondo, Cerretto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti,
Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione,
Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile,
Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti,
Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo,
Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese,
Mongardino, Montalbone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro
d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza
Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Pica, Pino
d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio
Scarampi, San Martino Alfieri, S, Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito,
Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti,
Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.
Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato,
Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato,
Camino, Carentino, Casale Monferato, Cassine, Castelletto Merli,
Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato,
Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu
Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino,
Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato,
Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio
Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati,
Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occiminoa e Mirabello
Monferrato la zona di produzione e' limitata:
... omissis.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Barbera d'Asti" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da
considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed
esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea
o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli,
pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli
organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Barbera
d'Asti" e' stabilita in q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di
uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare la
determinazione regionale. La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
I vigneti iscritti all'albo del "Barbera del Monferrato" fanno parte
dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti".
La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione "Barbera
d'Asti" deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i
vigneti denunciati negli albi dei vigneti del "Barbera d'Asti" e
"Barbera del Monferrato" all'atto delle denunce vendemmiali.
Articolo 5.
Per il vino "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito
che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero
territorio della regione Piemonte.
Le uve destinate alla vinificazione del "Barbera d'Asti" devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
dell'11,5% ed al "Barbera d'Asti" avente diritto alla menzione
"superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio, per lo meno sino alla data del 1 marzo
successivo all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Barbera d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con
l'invecchiamento;
- odore vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etere o con
l'invecchiamento;
- sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento
più armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;
- estratto secco netto minimo: 23 per mille;
- acidità totale minima: 5,5 per mille.
E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Barbera d'Asti" può essere designato in etichetta con la
menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi le caratteristiche
previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% dopo un periodo
di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un
minimo di sei mesi in botti di rovere.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia.
La possibilità di utilizzare la menzione "superiore" viene inoltre
subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere
espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle
organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro
il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionale", e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito, altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
zone e localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Barbera
d'Asti" designato con la menzione "superiore" deve sempre figurare
l'annata di produzione delle uve.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata "Barbera
d'Asti", vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma
dell'art. 28 del DPR. 12 luglio 1963, n. 930.
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